DECRETO DI SCIOGLIMENTO

DEL "SEDICENTE GOVERNO BERLUSCONI IV"

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IL PRESIDENTE DEL POPOLO DELLA SCHIAVITU'

Considerato che il predetto sedicente governo si è autoproclamato il 7 maggio 2008 in modo palesemente illegittimo in quanto sostenuto addirittura da uno pseudo-partito che si è, tanto utopisticamente quanto grottescamente, denominato "Popolo della Libertà;

Constatato che tale assurdità ha esposto l'intero Popolo della Schiavitù a pressanti condizionamenti, compromettendo la soggetta determinazione degli schiavi ed il buon andamento della gestione della Schiavitù;

Rilevato, altresì, che la permeabilita' del Popolo ai condizionamenti esterni di questo sedicente governo arreca grave pregiudizio allo stato dell'insicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni del Popolo della Schiavitù e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali ineletti dal Popolo degli Schiavi;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del Popolo della Schiavitù, si rende necessario far luogo allo scioglimento del sedicente “governo Berlusconi IV", per il ripristino dei nostri amati principi totalitaristici e di schiavitù collettiva;

Visto l'art. 1 del Decreto Schiavista 3 dicembre 2009, n. 1;

Vista la proposta del Ministro delle Ronde e del Disordine Pubblico, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del Popolo della Schiavitù, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1 - Il sedicente “governo Berlusconi IV" e' sciolto per SEMPRE a far data da oggi 3 dicembre in Annus Horribilis in Decade Malefica.

Art. 2 - A far data da oggi 3 dicembre in Annus Horribilis in Decade Malefica chiunque propugni la soppressione della Schiavitù garantita dalla Legge Unica del Popolo della Schiavitù o denigri la Schiavitù medesima, le sue istituzioni e i valori del servilismo, o svolgendo propaganda libertaria, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto sedicente governo o compie manifestazioni esteriori di carattere liberale sarà perseguito come specificato nell'articolo seguente.

Art. 3 - Chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con la deportazione su treni regionali da cinque a dodici anni e con la multa da due a venti milioni di U'NEURO .
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la deportazione su treni regionali da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di U'NEURO .
Se l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi . La condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art.1, comma unico, numero 1 del Codice della Schiavitù per un periodo di SEMPRE.

Art. 4 - Qualora risulti accertata la riorganizzazione del disciolto sedicente governo, il Ministro delle Ronde e del Disordine Pubblico, sentito il Presidente ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo .
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante suo diretto ordine ai sensi del comma unico dell’art. 1 della Legge Unica.

Art. 5 - Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la deportazione su treni regionali da sei mesi a due anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di U'NEURO.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del predetto sedicente governo, oppure le sue finalità democratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi libertari, la pena è della deportazione su treni regionali da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni di U'NEURO.
La pena è della deportazione su treni regionali da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di U'NEURO se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 1, comma unico, numero 1, della Legge Unica per un periodo di SEMPRE.

Art. 6 - Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto sedicente partito del Popolo della Libertà è punito con la pena della deportazione su treni regionali sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di U’NEURO .

Art. 7 - Il Presidente può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto dall’art. 3 della presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli schiavi del Popolo, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia al Presidente.

Art. 8 - Il Presidente bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell’azione di questo sedicente governo, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dal Presidente medesimo illustrissimo, presieduta dal Ministro per l’Ignoranza, allo scopo di far conoscere in forma falsata agli Schiavi e particolarmente ai giovani Schiavi dei Collegi, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegnamento, l’attività democratica dello sciolto sedicente governo.

Art. 9 - La presente legge, munita del sigillo del Regno degli Schiavi, sarà inserta nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno degli Schiavi - soWWWersiva_Mente http://susyspecchi.splinder.com/. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del Regno.

Il Presidente, l’Unico.
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